Art. 10. La borsa di studio che risultera' eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore, potra' essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il restante periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su proposta del Direttore del dipartimento interessato, entro trenta giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.