Art. 12.
    Il borsista ha l'obbligo:
      1) di  iniziare  la  propria  attivita' presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
      2) di  frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art. 1,  svolgendo  le  ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
      3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
      4) di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione della borsa,
all'ISPESL  - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale
II  -  una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  scientifica
svolta  vistata  dal  responsabile  scientifico  della ricerca per la
quale  e'  stata  concessa  la  borsa.  La relazione e' comunicata al
Comitato  tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente
o  in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla
al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
      5) di  dare  notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di  eventuali  invenzioni  o  scoperte  anche  incidentali,  avvenute
durante  il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34,  commi  secondo e successivi, del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.