Art. 16. L'ammontare della borsa di studio concessa verra' corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. La prima rata sara' erogata solo dopo che il responsabile scientifico avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita. La spesa complessiva di Euro 25.000,00 gravera' sull'impegno n. 5452 del 31 dicembre 2007 capitolo 2.1.1.702.0535 esercizio finanziario 2007. Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali Unita' funzionali I, II e III - per gli adempimenti di competenza ed al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002. Roma, 20 febbraio 2008 Il direttore generale: Sacerdote