Art. 16.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  complessiva  di  Euro 25.000,00  gravera' sull'impegno
n. 5452   del  31 dicembre  2007  capitolo  2.1.1.702.0535  esercizio
finanziario 2007.
    Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali Unita' funzionali I, II e III -
per  gli  adempimenti  di  competenza ed al Collegio dei revisori dei
conti  per  i  riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002.
      Roma, 20 febbraio 2008
                                 Il direttore generale: Sacerdote