Art. 12. Graduatoria di merito e dei vincitori 1. La graduatoria di merito e dei vincitori sara' formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e successivamente documentati, due o piu' candidati permangono nella stessa posizione, e' preferito, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998, modificativo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, quello piu' giovane di eta'. 2. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3 del presente Bando. 3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, saranno approvate con successivo provvedimento pubblicato nel sito internet www.cri.it. della Croce Rossa Italiana. 4. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.