Art. 13. Presentazione della documentazione e stipula del contratto di lavoro 1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro e' subordinata, infatti, all'autorizzazione all'assunzione prevista dalla legislazione vigente. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio indicato in apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, la documentazione che sara' loro richiesta e, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio. 3. L'Amministrazione, prima di procedere all'assunzione dei vincitori, invitera' detti candidati ad esprimere la scelta della sede di assegnazione tra quelle disponibili al momento della citata convocazione. Fermo restando l'applicazione di norme speciali previste dall'ordinamento giuridico, l'Amministrazione, al riguardo, seguira' il criterio dell'ordine della posizione occupata dai singoli candidati nella graduatoria di merito. 4. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione. 5. I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi ai sensi dell'articolo 18 del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale - Area VI della dirigenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati saranno confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 6. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione. 7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve inoltre presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' richiamata dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. 8. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare un ciclo di attivita' formative ai sensi della vigente normativa. 9. Il trattamento economico spettante per il ciclo di attivita' formative e' quello previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione di risultato, secondo la disciplina contrattuale vigente al momento dell'assunzione. 10. A completamento del ciclo di attivita' formative, saranno conferiti gli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti presso le strutture centrali che periferiche individuate secondo le prioritarie esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione. 11. La Croce Rossa garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, nel rispetto della legge n. 125 del 10 aprile 1991.