Art. 14. Borse di studio Le borse di studio, nel numero specificato nella scheda di ciascun corso di cui all'art. 22, verranno assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie. I posti con borsa di studio potranno tuttavia essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili successivamente alla pubblicazione del presente bando e prima dell'espletamento del relativo concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet http://www.unife.it/dottorati Seguendo l'ordine della graduatoria verranno assegnate in primo luogo le borse di studio di Ateneo. In presenza di ulteriori borse di studio finanziate da esterni, l'assegnazione, ai successivi in graduatoria, avverra' previa delibera del collegio dei docenti. Nel caso in cui le borse di studio finanziate da esterni abbiano, per i candidati, le stesse caratteristiche fiscali e finanziarie delle borse di studio di Ateneo, tutte le borse di studio potranno essere assegnate previa delibera del collegio dei docenti. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.600,00 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Tale importo potra' aumentre secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale posticipata. L'importo della borsa di studio e' aumentato, nella misura del 50%, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati. La legge n. 398/89 prevede i seguenti casi di incompatibilita': la borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del borsista; chi abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di Dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori di concorso, le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga effettuata la suddetta riassegnazione, le borse di studio potranno essere attribuite ai candidati iscritti nelle graduatorie di MacroArea del concorso riservato a studenti con formazione estera.