Art. 14.
                           Borse di studio
   Le borse di studio, nel numero specificato nella scheda di ciascun
corso  di  cui  all'art.  22,  verranno  assegnate  secondo  l'ordine
definito nelle relative graduatorie.
   I  posti  con borsa di studio potranno tuttavia essere aumentati a
seguito    di    finanziamenti    che   si   rendessero   disponibili
successivamente   alla  pubblicazione  del  presente  bando  e  prima
dell'espletamento del relativo concorso.
   Di  tale  incremento sara' data comunicazione alla pagina Internet
http://www.unife.it/dottorati
   Seguendo  l'ordine  della  graduatoria verranno assegnate in primo
luogo le borse di studio di Ateneo. In presenza di ulteriori borse di
studio  finanziate  da  esterni,  l'assegnazione,  ai  successivi  in
graduatoria,  avverra'  previa delibera del collegio dei docenti. Nel
caso  in  cui le borse di studio finanziate da esterni abbiano, per i
candidati,  le  stesse  caratteristiche  fiscali  e finanziarie delle
borse  di  studio di Ateneo, tutte le borse di studio potranno essere
assegnate previa delibera del collegio dei docenti.
   A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  9  aprile  2001  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001.
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e' di Euro 10.600,00
assoggettabile  al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
Tale  importo  potra'  aumentre  secondo  quanto previsto dalla Legge
Finanziaria 2008.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La  cadenza  di  pagamento  della  borsa  di  studio e' bimestrale
posticipata.
   L'importo  della  borsa  di  studio e' aumentato, nella misura del
50%,  per  l'eventuale  periodo  di  soggiorno  all'estero fino ad un
massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni o
accordi per l'internazionalizzazione dei dottorati.
   La legge n. 398/89 prevede i seguenti casi di incompatibilita':
    la  borsa  di  studio non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da  istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del borsista;
    chi  abbia  gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
Dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
   Nel  caso  di  borse  di  studio  non  assegnate  ai  vincitori di
concorso,  le  stesse  verranno attribuite ai candidati idonei aventi
diritto secondo l'ordine della relativa graduatoria. Nel caso in cui,
per  mancanza  di  candidati idonei, non venga effettuata la suddetta
riassegnazione,  le  borse  di  studio  potranno essere attribuite ai
candidati  iscritti  nelle  graduatorie  di  MacroArea  del  concorso
riservato a studenti con formazione estera.