Art. 15. Quota di iscrizione La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e' determinata in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dall'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, art. 1-bis e successive modificazioni ed integrazioni. Vengono pertanto determinate le seguenti fasce di contribuzione: ----> Vedere tabella a pag. 57 <---- Entro il 20 luglio 2009 dovra' essere presentata all'Ufficio Agevolazioni allo Studio l'attestazione ISEE/ISPE ai fini della determinazione della fascia di contribuzione. I dottorandi titolari di borse di studio di Ateneo (conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210) e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano o del governo di appartenenza sono assoggettati al solo pagamento dell'imposta di bollo (Euro 14,62) e del contributo di assicurazione (Euro 12,00). I dottorandi titolari di borse di studio finanziate da soggetti esterni, saranno assoggettati al solo pagamento dell'imposta di bollo e del contributo di assicurazione unicamente nel caso in cui la relativa convenzione di finanziamento preveda a carico del finanziatore la copertura delle spese di iscrizione al dottorato. I dottorandi saranno pertanto tenuti al pagamento di quanto indicato nella seguente tabella: ----> Vedere tabella a pag. 57 <---- Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi. In caso di rinuncia agli studi, il Dottorando che ha ottenuto l'iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati.