Art. 15.
                         Quota di iscrizione
   La  quota  annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca
e'  determinata  in  base  all'Indicatore  della situazione economica
equivalente  (ISEE)  e  dall'Indicatore della situazione patrimoniale
equivalente  (ISPE) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei   Ministri  7  maggio  1999  n.  221,  art.  1-bis  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
   Vengono pertanto determinate le seguenti fasce di contribuzione:

               ---->  Vedere tabella a pag. 57   <----

   Entro  il  20  luglio  2009  dovra'  essere presentata all'Ufficio
Agevolazioni  allo  Studio  l'attestazione  ISEE/ISPE  ai  fini della
determinazione della fascia di contribuzione.
   I  dottorandi  titolari di borse di studio di Ateneo (conferite su
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210) e gli extracomunitari borsisti del
Governo  italiano  o del governo di appartenenza sono assoggettati al
solo pagamento dell'imposta di bollo (Euro 14,62) e del contributo di
assicurazione (Euro 12,00).
   I  dottorandi  titolari  di borse di studio finanziate da soggetti
esterni, saranno assoggettati al solo pagamento dell'imposta di bollo
e  del  contributo  di  assicurazione  unicamente  nel caso in cui la
relativa   convenzione   di   finanziamento   preveda  a  carico  del
finanziatore la copertura delle spese di iscrizione al dottorato.
   I  dottorandi  saranno  pertanto  tenuti  al  pagamento  di quanto
indicato nella seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 57   <----

   Gli  importi  sopraindicati  potranno subire variazioni negli anni
successivi.
   In  caso  di  rinuncia  agli  studi, il Dottorando che ha ottenuto
l'iscrizione  non  ha  diritto, in nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.