Art. 17. Documenti in lingua straniera Secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli studenti stranieri (Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - M.I.U.R. - prot. n. 658 del 21 marzo 2005, consultabile sul sito del Ministero - www.miur.it) la documentazione attestante il conseguimento del titolo di studio redatta in lingua straniera, dovra' essere corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco. La traduzione dovra' essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire all'estero, da traduttori locali, le stesse debbono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. La legalizzazione del titolo di studio, (attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sul documento) dovra' essere eseguita dalle competenti Autorita' del Paese che lo ha rilasciato. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione sara' sostituita dal timbro «Apostille» apposto a cura delle competenti Autorita' locali (salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonche' per la Germania, in virtu' della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176). La dichiarazione di valore in loco, dovra' essere eseguita a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui il titolo e' stato conseguito. Da essa dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido per l'iscrizione «in loco» ad un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca.