Art. 18.
                       Obblighi dei dottorandi
   Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e  di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.
   Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno
l'obbligo    di    presentare    una    particolareggiata   relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore   il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca  ovvero
l'esclusione.
   In  particolare,  al  termine  del  primo  anno, i dottorandi sono
tenuti  a sostenere prove di verifica utili ad accertare la capacita'
ad  intraprendere  l'attivita' di ricerca. In caso di esito positivo,
ai  dottorandi  potra'  essere attribuito, ove previsto, il titolo di
Master  scientifico  culturale (vedere singole schede di cui all'art.
22).  Il  Master  scientifico  culturale  corrisponde  ad  un  master
universitario di secondo livello (ai sensi del D.M. 270/04) pari a 60
crediti.
   I   dottorandi   dovranno   effettuare  le  iscrizioni  agli  anni
successivi al primo utilizzando la procedura online entro le scadenze
e   seguendo   le  modalita'  che  verranno  indicate  sul  sito  web
dell'Universita'         degli         studi        di        Ferrara
http://www.unife.it/dottorati/Modalita'        iscrizioni        anno
successivo. Non   verranno  inviate,  da  parte  dell'amministrazione
universitaria, ulteriori comunicazioni in merito.