Art. 18. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. In particolare, al termine del primo anno, i dottorandi sono tenuti a sostenere prove di verifica utili ad accertare la capacita' ad intraprendere l'attivita' di ricerca. In caso di esito positivo, ai dottorandi potra' essere attribuito, ove previsto, il titolo di Master scientifico culturale (vedere singole schede di cui all'art. 22). Il Master scientifico culturale corrisponde ad un master universitario di secondo livello (ai sensi del D.M. 270/04) pari a 60 crediti. I dottorandi dovranno effettuare le iscrizioni agli anni successivi al primo utilizzando la procedura online entro le scadenze e seguendo le modalita' che verranno indicate sul sito web dell'Universita' degli studi di Ferrara http://www.unife.it/dottorati/Modalita' iscrizioni anno successivo. Non verranno inviate, da parte dell'amministrazione universitaria, ulteriori comunicazioni in merito.