Art. 10.

                Caratteristiche delle borse di studio


   L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge,
e'  pari  a Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale
I.N.P.S. a gestione separata.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La   cadenza  di  pagamento  della  borsa  di  studio  e'  mensile
posticipata.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per
eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un
periodo  complessivo  che  non superi l'esatta meta' della durata del
corso.
   I  vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  enti  esterni
(comprese  le  borse  di  cui  all'art.  1,  comma  4)  sono tenuti a
informarsi   all'atto  dell'accettazione  della  borsa  su  eventuali
particolari   condizioni   previste   dalla  convenzione  con  l'ente
finanziatore.
   Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi  abbia  usufruito,  anche parzialmente, di una borsa di studio di
dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove
sia possibile, di quanto gia' percepito.