Art. 10. Caratteristiche delle borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge, e' pari a Euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile posticipata. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni (comprese le borse di cui all'art. 1, comma 4) sono tenuti a informarsi all'atto dell'accettazione della borsa su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio. Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto gia' percepito.