Art. 11.

                  Diritti e obblighi dei dottorandi


   Gli  iscritti  ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio docenti della scuola.
   E'  prevista  la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia,
se  la  sospensione  e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato.
   Una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria e integrativa, che
non  deve  in  ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca  dei  dottorandi,  puo' essere prevista previa autorizzazione
del coordinatore del dottorato.
   Ai  sensi  della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4, gli ammessi al
dottorato  di  ricerca  presso strutture della facolta' di medicina e
chirurgia,  a  domanda  e  su  conforme  parere della struttura a cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale.
   Alla  fine  di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e la ricerca svolte al collegio docenti della scuola,
il  quale  ne  curera'  la  conservazione  e  che, previa valutazione
dell'assiduita'   e   dell'operosita'   dimostrate,   approvera'   il
proseguimento   del   dottorato   di  ricerca  ovvero  ne  stabilira'
l'esclusione.  Ottenuto  il  parere  favorevole,  sara'  obbligo  dei
dottorandi  provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno,  pena  l'esclusione  dallo stesso (salvo
autorizzazione  rettorale  all'iscrizione  ritardata per giustificati
motivi).