Art. 11. Diritti e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio docenti della scuola. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di servizio militare o civile; nel caso di grave e documentata malattia, se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio per il periodo interessato. Una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca dei dottorandi, puo' essere prevista previa autorizzazione del coordinatore del dottorato. Ai sensi della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli ammessi al dottorato di ricerca presso strutture della facolta' di medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio docenti della scuola, il quale ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate, approvera' il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero ne stabilira' l'esclusione. Ottenuto il parere favorevole, sara' obbligo dei dottorandi provvedere all'iscrizione all'anno successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, pena l'esclusione dallo stesso (salvo autorizzazione rettorale all'iscrizione ritardata per giustificati motivi).