Art. 12.

                            Esame finale


   Il   titolo   di   dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del  corso,  previo  superamento  dell'esame finale, subordinato alla
presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo'
essere ripetuto una sola volta.
   La  tesi  finale  puo'  essere  redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio docenti della scuola.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il  rettore,  su  proposta  motivata del
collegio  docenti della scuola, puo' ammettere il candidato all'esame
finale  in deroga ai termini fissati. La proroga, che non puo' essere
concessa  per piu' di una sola volta, puo' essere di tre, sei, nove o
dodici  mesi.  Il rettore, in caso di mancata attivazione del corso e
su  conforme  parere del collegio docenti, puo' altresi' ammettere il
candidato all'esame finale anche in altra sede.
   La  commissione  per  l'esame  finale verra' nominata dal rettore,
sentito  il  collegio  docenti  della scuola, e sara' composta da tre
membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo,
qualificati  nelle  discipline afferenti alle aree scientifiche a cui
si riferisce il corso.
   La   predetta   commissione   puo'  essere  integrata  da  esperti
appartenenti  a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private, anche
straniere   in   misura  non  superiore  a  due  per  ogni  indirizzo
eventualmente   costituito.  Possono  essere  costituite  commissioni
distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere
i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.