Art. 12. Esame finale Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione del corso, previo superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio docenti della scuola. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta motivata del collegio docenti della scuola, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati. La proroga, che non puo' essere concessa per piu' di una sola volta, puo' essere di tre, sei, nove o dodici mesi. Il rettore, in caso di mancata attivazione del corso e su conforme parere del collegio docenti, puo' altresi' ammettere il candidato all'esame finale anche in altra sede. La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio docenti della scuola, e sara' composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La predetta commissione puo' essere integrata da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere in misura non superiore a due per ogni indirizzo eventualmente costituito. Possono essere costituite commissioni distinte per ciascun indirizzo. La commissione e' tenuta a concludere i suoi lavori entro novanta giorni dal decreto rettorale di nomina.