Art. 13.

                   Recupero titoli e pubblicazioni


   I  candidati  che  abbiano  presentato, quando richiesto, titoli e
pubblicazioni,  dovranno  provvedere, a loro spese, al recupero degli
stessi  entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale
termine  l'Universita'  di  Torino disporra' del materiale secondo le
proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.