Art. 2. Il comma 6 dell'articolo 6-bis del decreto interdirigenziale n. 36/08 in data 13 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 15 febbraio 2008, che ha integrato il succitato decreto interdirigenziale 24 novembre 2007, e' integralmente sostituito dal seguente: «6. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente e' pari a 30 (trenta) punti. Sulla base dei punteggi conseguiti, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, la competente Commissione provvedera' a formare una graduatoria formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prima prova scritta e di quello riportato nella prova di cui al presente articolo. Dei concorrenti iscritti in detta graduatoria saranno ammessi a sostenere la seconda prova scritta di Italiano, secondo l'ordine della stessa, i primi 144 (centoquarantaquattro). Il punteggio ottenuto nella prova di selezione culturale in biologia chimica e fisica, sara' inoltre utile ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 15 del citato decreto interdirigenziale 24 novembre 2007.».