Art. 2.




   Il  comma  6  dell'articolo 6-bis del decreto interdirigenziale n.
36/08 in data 13 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª  serie  speciale - n. 13 del 15 febbraio 2008, che ha integrato il
succitato    decreto   interdirigenziale   24   novembre   2007,   e'
integralmente sostituito dal seguente:
   «6.  Il  punteggio  massimo  acquisibile in detta prova da ciascun
concorrente  e'  pari  a  30  (trenta) punti. Sulla base dei punteggi
conseguiti,  al  solo  fine di individuare i concorrenti da ammettere
alla  prova  successiva,  la  competente  Commissione  provvedera'  a
formare una graduatoria formata secondo il punteggio risultante dalla
somma  dei  punti  riportati da ciascun concorrente nella prima prova
scritta  e  di  quello  riportato  nella  prova  di  cui  al presente
articolo.  Dei  concorrenti  iscritti  in  detta  graduatoria saranno
ammessi  a  sostenere  la  seconda prova scritta di Italiano, secondo
l'ordine   della  stessa,  i  primi  144  (centoquarantaquattro).  Il
punteggio  ottenuto  nella  prova  di selezione culturale in biologia
chimica  e fisica, sara' inoltre utile ai fini della formazione della
graduatoria    di    cui   all'articolo   15   del   citato   decreto
interdirigenziale 24 novembre 2007.».