Art. 15.

      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito


   1.  Il Direttore Generale per le Risorse Umane e l'Organizzazione,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per   l'immissione   nel   profilo  professionale  di  «collaboratore
contabile»  degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e
delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, le graduatorie
di  merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il
medesimo  provvedimento  il Direttore generale per le risorse umane e
l'organizzazione   dichiara   vincitori   del  concorso  i  candidati
utilmente  collocati  nella  graduatoria di merito tenuto conto delle
riserve  di  posti  e,  a parita' di merito, dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
   2.  La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso  e'  pubblicata  nel  foglio  di comunicazioni del Ministero
degli  affari  esteri. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.