Art. 6. Preselezione 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una preselezione, della durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia test attitudinali, sia domande vertenti sulle seguenti materie: a) diritto amministrativo; b) contabilita' di Stato; c) elementi di diritto costituzionale; d) conoscenza ed uso della lingua italiana; e) conoscenza ed uso della lingua inglese; f) informatica; g) attualita' internazionale; h) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 2. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Per la valutazione dei quesiti a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta; - 0,33 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta nulla o per la quale siano state marcate due o piu' opzioni. 4. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi 370 candidati classificatisi con maggior punteggio nel test di preselezione. I candidati eventualmente classificatisi al trecentosettantesimo posto con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.