Art. 6.

                            Preselezione


   1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario, e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
e a correzione informatizzata. La prova preselettiva comprendera' sia
test attitudinali, sia domande vertenti sulle seguenti materie:
    a) diritto amministrativo;
    b) contabilita' di Stato;
    c) elementi di diritto costituzionale;
    d) conoscenza ed uso della lingua italiana;
    e) conoscenza ed uso della lingua inglese;
    f) informatica;
    g) attualita' internazionale;
    h) ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
   2.  Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
   3.   Per  la  valutazione  dei  quesiti  a  risposta  multipla  si
adotteranno i seguenti punteggi:
    1 punto per ogni risposta esatta;
    - 0,33 punti per ogni risposta errata;
    0  punti  per  ogni  risposta  nulla  o  per la quale siano state
marcate due o piu' opzioni.
   4.  Sono  ammessi alle prove d'esame scritte i primi 370 candidati
classificatisi  con  maggior  punteggio  nel  test di preselezione. I
candidati  eventualmente classificatisi al trecentosettantesimo posto
con pari punteggio vengono tutti ammessi alle prove scritte.
   5.  Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.