Art. 10.
                           Borse di studio
   Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base  alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente diritto.
   I  vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa,
a tematica vincolata, loro proposta.
   Qualora  l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa di studio subentra
altro  candidato  secondo  l'ordine della graduatoria; nel caso delle
borse  riservate  il  candidato successivo dovra' aver ottenuto anche
l'idoneita' per la specifica tematica.
   L'importo  annuo  netto per il 2008 (vedi nota 1) , della borsa di
studio ammonta a:
    € 9.876,34 per i dottorandi residenti in Italia;
    €  10.561,54  per  i  dottorandi  residenti  all'estero  che
possono  applicare  la  convenzione per evitare la doppia imposizione
fiscale;
    € 10.173,21 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
   Le  somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata,
salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione
del dottorando.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita'
di ricerca del dottorando.
   L'importo  della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati
dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti.
   Previo   mantenimento   dei   requisiti   di   merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
Dottorato.
   Le  sospensioni  della  frequenza  del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.
   Qualora  in  corso  d'anno  un dottorando rinunci a proseguire gli
studi,  egli  decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio
per la quota non ancora corrisposta.


(1)  Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente
stabilisce  ex  art.  2 comma 26 della legge n. 335/1995 e successive
modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile
a  contributo  INPS,  pari  al  17% o 24,72%, di cui 1/3 a carico del
dottorando.