Art. 4.

   Il  presente  provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.
   Dalla   data  di  pubblicazione  decorrera'  il  termine  previsto
dall'art.  9  del  D.L.  21  aprile  1995,  n.  120,  convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21  giugno  1995,  n.  236,  per  la
presentazione  al  rettore,  da  parte  dei  candidati,  di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
                                                  Il rettore: di Orio