Art. 2.




   Dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - 4 serie speciale - decorre il termine
previsto  dall'art.  9  del  decreto-legge  21  aprile  1995, n. 120,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
   La spesa relativa gravera' sul cap. 1/2/31 del bilancio preventivo
dell'Universita'.
    Cagliari, 9 luglio 2008
                                                Il rettore: Mistretta