Art. 2.
   Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Dalla  data  di  pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
stabilito  dall'art.  9  del  decreto-legge  21  aprile 1995, n. 120,
convertito  con  modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per
la  presentazione  al  Rettore  da  parte  dei candidati di eventuali
istanze di ricusazione dei predetti commissari.
   Decorso  tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
   La  commissione si riunira' per la prima volta su convocazione del
Rettore.
   Il  presente  decreto  sara'  acquisito  nella  raccolta ufficiale
interna di questa universita'.
    Roma, 29 luglio 2008
                                                Il rettore: Scarcella