Art. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei predetti commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. La commissione si riunira' per la prima volta su convocazione del Rettore. Il presente decreto sara' acquisito nella raccolta ufficiale interna di questa universita'. Roma, 29 luglio 2008 Il rettore: Scarcella