Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso pubblico e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: scuola dell'obbligo (licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 o assolvimento dell'obbligo scolastico successivamente alla predetta data) piu': attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78 pertinente all'attivita' lavorativa da svolgere oppure attestazione di esperienza lavorativa certificata e pertinente ai posti da ricoprire, svolta presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici o analoghi enti privati riconosciuti o presso Aziende di importanza nazionale per un periodo di almeno un anno Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa; b) patente di guida di categoria DK; c) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) l'eta' non inferiore ai diciotto anni; e) il godimento dei diritti civili e politici; f) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; g) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; h) l'assolvimento degli obblighi di leva militare; i) il non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore. L'Universita' degli studi del Molise garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.