Art. 6.

                            Prova d'esame


   Le prove d'esame consistono in:
    a) un esame scritto avente ad oggetto la sintetica trattazione di
un  caso specifico nell'ambito delle problematiche tecnico-giuridiche
proprie delle competenze istituzionali dell'Autorita';
    b)  un  esame  orale, volto a verificare il possesso di una buona
conoscenza delle seguenti materie:
     normativa in materia dei contratti pubblici di lavori;
     normativa in materia di procedimenti amministrativi;
     nozioni  di  diritto  civile  con  particolare  riferimento alla
proprieta'  ed  ai  diritti reali di godimento, nonche' in materia di
costruzioni;
     elementi  di  amministrazione  del  patrimonio e di contabilita'
generale dello Stato;
     procedimento   amministrativo   e   semplificazione  dell'azione
amministrativa  con  particolare riguardo alla realizzazione di opere
pubbliche (conferenza di servizio - accordi di programma);
     legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri;
     tutela  del  territorio e controllo sulle costruzioni - illecito
urbanistico;
     elementi  di  organizzazione  del  lavoro, tecniche direzionali,
tecniche  di  programmazione  e controllo, monitoraggio e valutazione
dei risultati;
     lingua straniera a scelta del candidato.
   Nel  corso  dell'esame  orale  saranno  accertate,  con  l'uso  di
personal  computer,  le  conoscenze  e  la  capacita' applicativa del
candidato in ambito Office e rispetto alla navigazione in internet.
   Alla  prova  scritta  sara'  attribuito  un  punteggio  fino ad un
massimo  di  30  punti.  Saranno convocati a sostenere la prova orale
coloro  che  nella  prova scritta avranno conseguito un punteggio non
inferiore a 24/30.
   Alla  prova  orale sara' attribuito un punteggio fino a un massimo
di  ulteriori  30  punti  e  si  intendera' superata con un punteggio
minimo di 24/30.
   Risulteranno  vincitori  della  selezione  i candidati che avranno
totalizzato un punteggio non inferiore a 48/60.