Art. 6. Prova d'esame Le prove d'esame consistono in: a) un esame scritto avente ad oggetto la sintetica trattazione di un caso specifico nell'ambito delle problematiche tecnico-giuridiche proprie delle competenze istituzionali dell'Autorita'; b) un esame orale, volto a verificare il possesso di una buona conoscenza delle seguenti materie: normativa in materia dei contratti pubblici di lavori; normativa in materia di procedimenti amministrativi; nozioni di diritto civile con particolare riferimento alla proprieta' ed ai diritti reali di godimento, nonche' in materia di costruzioni; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato; procedimento amministrativo e semplificazione dell'azione amministrativa con particolare riguardo alla realizzazione di opere pubbliche (conferenza di servizio - accordi di programma); legislazione in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri; tutela del territorio e controllo sulle costruzioni - illecito urbanistico; elementi di organizzazione del lavoro, tecniche direzionali, tecniche di programmazione e controllo, monitoraggio e valutazione dei risultati; lingua straniera a scelta del candidato. Nel corso dell'esame orale saranno accertate, con l'uso di personal computer, le conoscenze e la capacita' applicativa del candidato in ambito Office e rispetto alla navigazione in internet. Alla prova scritta sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti. Saranno convocati a sostenere la prova orale coloro che nella prova scritta avranno conseguito un punteggio non inferiore a 24/30. Alla prova orale sara' attribuito un punteggio fino a un massimo di ulteriori 30 punti e si intendera' superata con un punteggio minimo di 24/30. Risulteranno vincitori della selezione i candidati che avranno totalizzato un punteggio non inferiore a 48/60.