Art. 6. Adempinenti delle commissioni e prove di esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' previsto lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale. Durante la prova orale sara' anche accertata la conoscenza di una o piu' lingue straniere ove previsto all'art. 1 del bando nel settore scientifico-disciplinare messo a concorso. Le prove di esame si svolgeranno nella sede che l'Universita' riterra' di stabilire. Il diario della prima prova scritta e della seconda prova con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara' notificato agli interessati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del diario delle prove e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La convocazione per la prova orale avverra' a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La prova orale e' pubblica. Per lo svolgimento della prima e della seconda prova e' concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo massimo di otto ore. Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente automobilistica; d) libretto ferroviario personale; e) tessera postale; f) porto d'armi; g) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.