Art. 6.
           Adempinenti delle commissioni e prove di esame
  Le   commissioni   giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima  e  li
consegnano  al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la
pubblicita' presso la sede del rettorato  e  della  facolta'  che  ha
richiesto  il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni
prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
  Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato   e   le
pubblicazioni  scientifiche  la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
  a) originalita' e  innovativita'  della  produzione  scientifica  e
rigore metodologico;
  b)  apporto  individuale  del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
  c) congruenza della  attivita'  del  candidato  con  le  discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche  interdisciplinari  che  le
comprendano;
  d)   rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  delle
pubblicazioni  e  loro   diffusione   all'interno   della   comunita'
scientifica;
  e)  continuita'  temporale  della  produzione  scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze  nello  specifico  settore
scientifico-disciplinare.
  Per  i  fini  di  cui sopra la commissione fara' anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
  Costituiscono,  in  ogni  caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
  a) l'attivita' didattica svolta;
  b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
  c)   l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta,  presso  soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
  d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
  e)  l'attivita'  in  campo   clinico   relativamente   ai   settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
  f)  l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi   di
ricerca;
  g)  il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
  Al termine delle  valutazioni  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni
scientifiche  e'  previsto  lo  svolgimento di due prove scritte, una
delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una  prova  orale.
Durante  la  prova orale sara' anche accertata la conoscenza di una o
piu' lingue straniere ove previsto all'art. 1 del bando  nel  settore
scientifico-disciplinare messo a concorso.
  Le  prove  di  esame  si  svolgeranno  nella sede che l'Universita'
riterra' di stabilire. Il diario della prima prova  scritta  e  della
seconda  prova  con  l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui le medesime avranno  luogo  sara'  notificato  agli  interessati,
tramite  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Del  diario  delle
prove e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. La convocazione per la
prova orale avverra' a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno non
meno  di  venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La
prova orale e' pubblica. Per  lo  svolgimento  della  prima  e  della
seconda  prova e' concesso ai candidati, per ciascuna prova, un tempo
massimo di otto ore.
  Per sostenere le prove i  candidati  dovranno  essere  muniti,  con
esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  a) carta d'identita';
  b) passaporto;
  c) patente automobilistica;
  d) libretto ferroviario personale;
  e) tessera postale;
  f) porto d'armi;
  g)  fotografia  recente  con  firma autenticata dal sindaco o da un
notaio.