Art. 7.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli atti sono costituiti dai verbali delle  singole  riunioni,  dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali espressi su ciascun candidato,  nonche',  dalla  relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica i vincitori in misura uguale al numero  dei  posti
messi a concorso.
  Il  rettore  accerta  con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina   il   vincitore   della
valutazione comparativa.
  Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di  forma il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento  motivato  gli  atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Il  rettore  comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi  dei
candidati nominati in ruolo.
  Le  relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi
i giudizi individuali e collegiali, sono  pubblicate  nel  Bollettino
ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.