Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche', dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica i vincitori in misura uguale al numero dei posti messi a concorso. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il vincitore della valutazione comparativa. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei candidati nominati in ruolo. Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.