Art. 8. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni L'Universita' provvede, a richiesta dell'interessato che deve essere prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali impugnative, a restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i documenti prodotti, a spese del destinatario. Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti saranno definitivamente archiviati.