Art. 8.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  L'Universita'  provvede,  a  richiesta  dell'interessato  che  deve
essere prodotta entro novanta giorni  dal  termine  di  scadenza  per
eventuali   impugnative,   a   restituire   a  ciascun  candidato  le
pubblicazioni ed i documenti  prodotti,  a  spese  del  destinatario.
Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti
saranno definitivamente archiviati.