Art. 9.
                          Documenti di rito
  Il  cittadino  italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea
dovra' presentare o far pervenire all'Universita', entro  il  termine
perentorio  di  trenta  giorni  che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
  1) il certificato medico, in bollo, di data  non  anteriore  a  sei
mesi  dalla  comunicazione  dell'esito del concorso, rilasciato dalla
azienda sanitaria locale competente per territorio  o  da  un  medico
militare,  dal  quale  risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
all'impiego al quale  il  concorso  si  riferisce  ed  e'  esente  da
imperfezioni   che  possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto  accertamento  sierologico,
ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
  2)  dichiarazione  del  candidato  attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato,  delle  province,  dei
comuni  o  di  altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge  18
marzo 1958, n. 311);
  3)  dichiarazione ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  4) dichiarazione attestante:
  a) luogo e data di nascita;
  b) cittadinanza;
  c) godimento dei diritti civili e politici;
  d) inesistenza di condanne penali o carichi pendenti;
  e) posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari.
  Il candidato italiano o di altro Stato membro  dell'Unione  europea
che  sia  dipendente  di  ruolo  di  amministrazioni  dello  Stato  o
universitarie e' dispensato dal presentare la dichiarazione di cui al
n.  4,  purche'  comprovi   tale   sua   qualita'   presentando   una
dichiarazione  attestante  che  e'  in  attivita'  di servizio presso
l'amministrazione da cui dipende, con l'indicazione  della  qualifica
ricoperta e della retribuzione in godimento.
  Il  cittadino  extracomunitario  dovra'  presentare o far pervenire
all'Universita', entro il termine perentorio  di  trenta  giorni  che
decorrono  dal giorno sucessivo a quello in cui ha ricevuto l'invito,
i seguetiti documenti:
  1) certificato di nascita;
  2) certificato di cittadinanza;
  3) il certificato medico, rilasciato dalla azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, dal quale  risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  al quale il
concorso si riferisce  ed  e'  esente  da  imperfezioni  che  possano
comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con l'indicazione
dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi  dell'art.  7  della
legge 25 luglio 1956, n. 83;
  4)  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
il  candidato  straniero  e'  cittadino.  Se  residente in Italia, il
cittadino straniero deve presentare, oltre al certificato  anzidetto,
anche  il  certificato generale del casellario giudiziale italiano ed
il certificato dei carichi pendenti rilasciati  dalla  procura  della
Repubblica  presso  il  tribunale  e  dalla  procura della Repubblica
presso la pretura circondariale;
  5) certificato di godimento dei diritti  civili  e  politici  nello
Stato di appartenenza o di provenienza;
  6)  dichiarazione  del  candidato  attestante che non ricopre altri
uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato  delle  provincie,  dei
comuni  e  di  altri  enti  pubblici o privati e, in caso affermativo
dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge  18
marzo 1958, n. 311);
  7)  dichiarazione  ai  sensi  dell'art. 145 della legge 29 dicembre
1973, n. 1092;
  I documenti predetti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo;
quelli di cui ai numeri 2, 3, 4,  5,  dovranno  essere  di  data  non
anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di comunicazione dell'esito del
concorso.
  Il candidato  extracomunitario  che  sia  dipendente  di  ruolo  di
amministrazioni   dello  Stato  o  universitarie  e'  dispensato  dal
presentare i documenti di cui  ai  numeri  1)  2)  4)  e  5)  purche'
comprovi  tale  sua  qualita'  presentando  un'attestazione  in carta
legale rilasciata dall'amministrazione dalla quale  dipende,  da  cui
risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della
retribuzione goduta alla data dell'attestazione stessa.
  I   cittadini   extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 novembre 1968, n. 15,  limitatamente  ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
cittadini.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero  e'  cittadino  dovranno  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato  stesso  e  le  firme  sugli  stessi
devono   essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.