Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto trasmette gli atti ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti. La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui al precedente comma soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati, i quali non siano stati nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le relazioni riassuntive dei lavori delle commissioni, con annessi i giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.