Art. 8.
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
  L'Universita' provvede a richiesta dell'interessato che deve essere
prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza  per  eventuali
impugnative.  a  restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i
documenti prodotti a  spese  del  destinatario.  Scaduto  il  termine
fissato   per   la   richiesta  di  restituzione,  gli  atti  saranno
definitivamente archiviati.