Art. 8. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni L'Universita' provvede a richiesta dell'interessato che deve essere prodotta entro novanta giorni dal termine di scadenza per eventuali impugnative. a restituire a ciascun candidato le pubblicazioni ed i documenti prodotti a spese del destinatario. Scaduto il termine fissato per la richiesta di restituzione, gli atti saranno definitivamente archiviati.