Art. 4.
                     Esclusione dalla selezione
  Non  sono prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione
dalla selezione:
  le domande spedite o presentate  oltre  il  termine  stabilito  dal
precedente art. 3;
  le domande prive della sottoscrizione in originale;
  le domande inoltrate tramite fax, telex o telegramma;
  le  domande  dalle  quali  non  risulti  il  possesso dei requisiti
prescritti per l'ammissione alla selezione.
  L'esclusione dalla  selezione  e'  disposta  dal  Presidente  della
Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa, con provvedimento
motivato.
  La  Consob  comunica per iscritto agli interessati il provvedimento
di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.