Art. 4. Esclusione dalla selezione Non sono prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dalla selezione: le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; le domande prive della sottoscrizione in originale; le domande inoltrate tramite fax, telex o telegramma; le domande dalle quali non risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione e' disposta dal Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, con provvedimento motivato. La Consob comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.