Art. 6.
                         Graduatoria finale
  Espletato  il  colloquio,  la  commissione  esaminatrice  forma  la
graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito  dai
candidati nel colloquio stesso.
  La  Commissione  nazionale  per  le  societa' e la borsa approva la
graduatoria finale del candidato risultato vincitore della  selezione
e di quelli idonei e dichiara vincitore della selezione stessa, sotto
condizione    sospensiva    dell'accertamento   dei   requisiti   per
l'assunzione, il primo classificato in detta graduatoria.
  In caso di rinuncia o di dimissioni del  vincitore,  la  Consob  si
riserva  la  facolta'  di  stipulare  -  entro  un anno dalla data di
approvazione della graduatoria e  per  lo  svolgimento  dei  medesimi
compiti  indicati  al  precedente art. 1 - un contratto, della stessa
durata di cinque anni, non rinnovabile, con altro  candidato  idoneo,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale.
  La  Consob  si  riserva  altresi'  la  facolta' di utilizzare detta
graduatoria nel termine di un anno dalla data di  approvazione  della
stessa  per  la stipula di ulteriori contratti della durata di cinque
anni, non  rinnovabili,  per  lo  svolgimento  dei  medesimi  compiti
indicati al precedente art. 1.
  La  graduatoria  della selezione e' pubblicata nel Bollettino della
Consob.