Art. 6. Graduatoria finale Espletato il colloquio, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito dai candidati nel colloquio stesso. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa approva la graduatoria finale del candidato risultato vincitore della selezione e di quelli idonei e dichiara vincitore della selezione stessa, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, il primo classificato in detta graduatoria. In caso di rinuncia o di dimissioni del vincitore, la Consob si riserva la facolta' di stipulare - entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria e per lo svolgimento dei medesimi compiti indicati al precedente art. 1 - un contratto, della stessa durata di cinque anni, non rinnovabile, con altro candidato idoneo, seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. La Consob si riserva altresi' la facolta' di utilizzare detta graduatoria nel termine di un anno dalla data di approvazione della stessa per la stipula di ulteriori contratti della durata di cinque anni, non rinnovabili, per lo svolgimento dei medesimi compiti indicati al precedente art. 1. La graduatoria della selezione e' pubblicata nel Bollettino della Consob.