Art. 8. Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che: siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2; non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art. 2, comma 5. La Consob assume il vincitore della selezione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile - ai sensi dell'art. 2, comma 8 sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni - classificato nella categoria "C.1" equiparata alla qualifica di funzionario di 2, e lo assegna alla sede di Roma, Divisione studi economici, staff analisi economica. La Consob provvede alla risoluzione del contratto di lavoro dei soggetti nei cui confronti accerti il mancato possesso di uno o piu' dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione. Il rapporto di lavoro del dipendente assunto e' disciplinato dalla vigente "Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato", approvata dalla Consob con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998. Al dipendente assunto e' corrisposto un trattamento economico complessivo pari a quello spettante ai dipendenti di ruolo con qualifica di funzionario di 2. Il rapporto di lavoro del personale in possesso della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante "Norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche".