Art. 8.
         Requisiti per l'assunzione - Immissione in servizio
  Possono accedere all'impiego presso la Consob i candidati che:
  siano in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2;
  non si trovino in una delle situazioni indicate al precedente  art.
2, comma 5.
  La  Consob  assume il vincitore della selezione che sia in possesso
di tutti i requisiti prescritti con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di cinque anni, non rinnovabile -  ai
sensi  dell'art.  2, comma 8 sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n.
216, e successive modificazioni e integrazioni -  classificato  nella
categoria  "C.1"  equiparata alla qualifica di funzionario di 2, e lo
assegna alla sede di Roma, Divisione studi economici,  staff  analisi
economica.
  La  Consob  provvede  alla  risoluzione del contratto di lavoro dei
soggetti nei cui confronti accerti il mancato possesso di uno o  piu'
dei requisiti previsti dal presente avviso di selezione.
  Il  rapporto di lavoro del dipendente assunto e' disciplinato dalla
vigente "Normativa generale dei contratti  di  lavoro  subordinato  a
tempo  determinato", approvata dalla Consob con delibera n. 11412 del
23 ottobre 1998.
  Al  dipendente  assunto  e'  corrisposto  un  trattamento economico
complessivo pari a  quello  spettante  ai  dipendenti  di  ruolo  con
qualifica di funzionario di 2.
  Il  rapporto di lavoro del personale in possesso della cittadinanza
di altro Stato membro dell'Unione europea e' regolato  tenendo  conto
delle  limitazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  recante  "Norme  sull'accesso  dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche".