Art. 6. Adempimenti della commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento che, almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori, ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. La commissione valuta in primo luogo i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui al comma precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e' prevista una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva, solo per i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato. La prova orale e' pubblica. Di ogni seduta deve essere redatto il relativo verbale. Non saranno prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Le prove si svolgeranno presso i locali messi a disposizione dalla facolta'. Il diario della prova di cui sopra, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'orario in cui la stessa avra' luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Del diario della prova e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il procedimento di valutazione comparativa dovra' concludersi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.