Art. 9.
                          Documenti di rito
  I  candidati dichiarati idonei e chiamati dal consiglio di facolta'
dovranno   presentare    alla    ripartizione    personale    docente
dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona entro il termine di trenta
giorni dalla notifica della chiamata i  seguenti  documenti  ai  fini
della nomina in ruolo:
  1) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' (in
sostituzione del certificato di nascita e di cittadinanza);
  2)  dichiarazione  sostitutiva  dello stato del servizio militare o
dell'esito di leva;
  3) dichiarazione sostitutiva del  certificato  generale  rilasciato
dal casellario giudiziale;
  4)  dichiarazione  sostitutiva  da  cui  risulti  il  godimento dei
diritti politici;
  5) certificato medico, in bollo e in data non anteriore a sei  mesi
dalla  data  di  notifica  della  chiamata,  rilasciato  da un medico
militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza,  da  cui
risulti  che  il  candidato  e'  fisicamente idoneo all'impiego ed e'
esente da imperfezioni che possano comunque influire  sul  rendimento
del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico
ai  sensi  dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il certificato dovra'
contenere l'espressa dichiarazione che  il  candidato  e'  esente  da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
  6)  dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi
alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni  o  di  altri
enti  pubblici  o  privati  e,  in caso affermativo, dichiarazione di
opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18  marzo  1958,  n.
311).
  Per le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) e' disponibile
un modello predisposto presso la ripartizione personale docente.
  Ai  sensi degli articoli 1, 2 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  403  del  20  ottobre  1998,  qualora  dal  controllo
effettuato    dall'amministrazione,    mediante    riscontro    delle
dichiarazioni,  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   delle
dichiarazioni  sostitutive di cui ai precedenti punti, il dichiarante
decade dal servizio, in quanto assunzione conseguente a provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
  Il vincitore che ricopre un  posto  di  ruolo  nell'amministrazione
dello  stato  dovra'  presentare, oltre al certificato medico, con le
modalita' di cui al punto 5), il foglio matricolare o un  certificato
di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del
certificato  predetto,  ai  fini  della  determinazione  stipendiale.
Qualora  non  presentata,  detta   certificazione   sara'   acquisita
d'ufficio.
  Ai  sensi  della  normativa  vigente, ai fini della possibilita' di
rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo,  ai
cittadini  della  Comunita'  europea si applicano le stesse modalita'
previste per i cittadini italiani.
  I cittadini extracomunitari, vincitori  della  selezione,  dovranno
presentare i seguenti documenti:
  1) certificazione attestante la cittadinanza;
  2) certificato di nascita;
  3)  certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato  di  cui
il  candidato  straniero  e'  cittadino.  Il  candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovra'  presentare
dichiarazione  sostitutiva  del  certificato  generale rilasciato dal
casellario giudiziale italiano;
  4) certificato medico rilasciato da un medico militare, o ufficiale
sanitario del comune di residenza, o equipollente, da cui risulti che
il candidato e'  fisicamente  idoneo  all'impiego  ed  e'  esente  da
imperfezioni   che  possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico  ai
sensi  dell'art.  7  della  legge  n. 837/1956. Il certificato dovra'
contenere l'espressa dichiarazione che  il  candidato  e'  esente  da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
  I  documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data  di  comunicazione  dell'esito  della
procedura.
  I  certificati  rilasciati  dai  competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'   cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato  stesso  e  devono  altresi'  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana, certificata  conforme  al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.