Art. 9. Documenti di rito I candidati dichiarati idonei e chiamati dal consiglio di facolta' dovranno presentare alla ripartizione personale docente dell'Universita' degli studi di Ancona entro il termine di trenta giorni dalla notifica della chiamata i seguenti documenti ai fini della nomina in ruolo: 1) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' (in sostituzione del certificato di nascita e di cittadinanza); 2) dichiarazione sostitutiva dello stato del servizio militare o dell'esito di leva; 3) dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale; 4) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il godimento dei diritti politici; 5) certificato medico, in bollo e in data non anteriore a sei mesi dalla data di notifica della chiamata, rilasciato da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 6) dichiarazione attestante se il candidato ricopra altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego (art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311). Per le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 6) e' disponibile un modello predisposto presso la ripartizione personale docente. Ai sensi degli articoli 1, 2 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, qualora dal controllo effettuato dall'amministrazione, mediante riscontro delle dichiarazioni, emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti, il dichiarante decade dal servizio, in quanto assunzione conseguente a provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello stato dovra' presentare, oltre al certificato medico, con le modalita' di cui al punto 5), il foglio matricolare o un certificato di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sara' acquisita d'ufficio. Ai sensi della normativa vigente, ai fini della possibilita' di rendere le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, ai cittadini della Comunita' europea si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari, vincitori della selezione, dovranno presentare i seguenti documenti: 1) certificazione attestante la cittadinanza; 2) certificato di nascita; 3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale italiano; 4) certificato medico rilasciato da un medico militare, o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge n. 837/1956. Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale.