Art. 5. Valutazione dei titoli Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i titoli in carta libera, in originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi all'originale. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d'identita' del sottoscrittore. E' possibile, comunque, produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostituiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. L'amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Sono valutabili: il titolo di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, l'anzianita' di servizio prestato presso l'universita' e le pubbliche amministrazioni, le pubblicazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Ai titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente cosi' ripartito: a) titoli di studio: fino ad un massimo di punti 3, di cui punti 1,50 in proporzione al voto, attribuendo punti 0,15 per ogni voto in piu' a partire da 100/110 e punti 0,50 per la lode, nonche' punti 1 per eventuali altri titoli (es: dottorato di ricerca); b) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 3: anzianita': fino ad un massimo di punti 1,50 cosi' attribuiti: punti 0,25 per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi prestato presso pubbliche amministrazioni o enti di ricerca; incarichi comportanti attivita' coerenti con quelle richieste dalla tipologia del presente concorso fino ad un massimo di punti 1,5 cosi' suddivisi: per ogni incarico temporaneo punti 0,25; per gli incarichi a tempo indeterminato punti 0,50 per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi; c) titoli professionali: fino ad un massimo di punti 2, di cui punti 1 per ogni attestato; d) pubblicazioni: fino a un massimo di punti 2, di cui punti 0,50 per ogni pubblicazione diviso per il numero dei coautori. I titoli che perverranno dopo il predetto termine non saranno presi in considerazione, cosi' come non saranno valutati i titoli non presentati all'atto dell'inoltro di partecipazione al concorso. Il risultato della valutazione dei titoli, che seguira' le prove scritte, sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.