Art. 6.
                      Preselezione (eventuale)
  Nel  caso  in  cui  vengano presentate istanze di partecipazione in
numero superiore a 100, potra'  essere  effettuata  una  preselezione
costituita  da  un  test  scritto,  basato  su  domande  con indicate
risposte multiple, fra le quali il  candidato  dovra'  scegliere,  da
svolgersi in un tempo predeterminato.
  Tali  domande  saranno intese a valutare le capacita' del candidato
sotto il profilo del ragionamento logico-sistematico, nonche' le  sue
attitudini   alla   interpretazione   e  comprensione  di  testi.  Il
questionario  conterra'  anche  domande  di  cultura   generale   con
riferimento a informazioni e conoscenze di base che ogni candidato ha
ricevuto  nel  corso degli studi, ovvero riferimenti all'attualita' e
ad avvenimenti accaduti, sia in campo nazionale che internazionale.
  Il   test   potra'   anche   tener   conto   della   tipologia   di
professionalita' richiesta per i posti a concorso.
  L'assenza dalla prova di preselezione comportera' l'esclusione  dal
concorso quale ne sia la causa.
  Nel caso in cui i candidati presenti alla preselezione risultino in
numero inferiore a 100, la stessa non verra' effettuata.
  Saranno  ammessi  a  sostenere  le prove scritte i concorrenti che,
effettuata la preselezione,  risulteranno  collocati  nella  relativa
graduatoria entro i primi cento posti.
  In  caso  di  parita' di punteggio, la preferenza sara' determinata
dai titoli di cui all'allegato B del presente bando. Il candidato  e'
tenuto   a   dichiararne   l'eventuale   possesso  nella  domanda  di
partecipazione al concorso.