Art. 6.
                   Preferenze a parita' di merito
  Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di  merito
e a parita' di titoli sono appresso elencate.
  A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore pubblico e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel  settore
pubblico e privato;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
  18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei  figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma;
  21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data
del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in  progetti  approvati
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
nei lavori socialmente  utili  per  i  quali  e'  stata  prevista  la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche.
  In caso di ulteriore parita' di merito e di titoli, sara' preferito
il candidato piu' giovane di eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
  I  concorrenti  che  abbiano  superato  la prova orale dovranno far
pervenire a questo Ateneo, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i documenti in originale o in copia autenticata,  in  carta  semplice
ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive di certificazione o di atto di
notorieta', ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  n.  403/1998,  attestanti il possesso di eventuali
titoli di riserva, preferenza e precedenza a parita' di  valutazione,
gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso
del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  Le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998,  e  redatte  secondo  quanto
previsto  dagli  allegati B e C, possono essere anche spedite tramite
posta e presentate da terzi unitamente alla fotocopia di un documento
di riconoscimento.
  Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' (art. 2, decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998) che siano consegnate
personalmente al dipendente addetto devono essere  sottoscritte  alla
sua presenza.