Art. 7.
                   Approvazione della graduatoria
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 6 del presente decreto.
  Sono  dichiarati  vincitori,  nei limiti dei posti complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
  La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori  del
concorso   e'   approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
  La graduatoria sara' resa  pubblica  mediante  affissione  all'albo
ufficiale di questa Universita'.
  Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.
  Dalla  data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
  La graduatoria rimane efficace per  un  termine  di  diciotto  mesi
dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.