Art. 9.
   Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
                               lavoro
  I   vincitori,   ai   fini   dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione, saranno invitati, a  mezzo  raccomandata  a.r.  o  nota
telegrafica,   a   presentare   entro  trenta  giorni  dall'effettiva
assunzione in servizio, i seguenti documenti attestanti  il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando:
  1)  autocertificazione (da compilare presso l'ufficio competente di
questa Universita') relativa a:
  data e luogo di nascita;
  possesso  della  cittadinanza  italiana  o di uno Stato dell'Unione
europea e godimento dei diritti politici;
  posizione riguardante gli obblighi di leva;
  possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;
  assenza di eventuali procedimenti penali pendenti;
  oppure:
  certificati rilasciati dalle autorita'  competenti  in  conformita'
alla normativa vigente.
  E'  comunque  fatta  salva la facolta' di questa amministrazione di
verificare  la  veridicita'  e  l'autenticita'   delle   attestazioni
prodotte.   In  caso  di  falsa  dichiarazione  sono  applicabili  le
disposizioni previste dall'art. 26 della legge  4  gennaio  1968,  n.
15;
  2)  certificato  medico  rilasciato  dall'azienda  sanitaria locale
competente  per  territorio  da  cui  risulti  che  l'interessato  e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale e' preposto ed e' esente
da imperfezioni che possano  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n.  837. Il certificato
deve  contenere  l'espressa dichiarazione che l'interessato e' esente
da malattie che possano  mettere  in  pericolo  la  salute  pubblica;
qualora  sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato
deve altresi farne menzione  ed  indicare  se  l'imperfezione  stessa
menomi l'attitudine al servizio.
  Per  quanto riguarda gli invalidi (di guerra, civili di guerra, per
servizio, del lavoro,  civili),  il  certificato  medico,  rilasciato
dalla  A.S.L. competente per territorio, deve contenere, oltre ad una
esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido  non  ha
perduto  ogni  capacita'  lavorativa  e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla  incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
l'esercizio delle mansioni relative all'impiego cui aspira.
  Il  certificato  medico  deve  essere  prodotto in conformita' alle
leggi sul bollo ed ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio;
  3) fotocopia del codice fiscale;
  4) fotografia per richiesta tessera mensa al servizio economato.
  All'atto  dell'assunzione,  dovranno,  altresi',  essere  rese   le
seguenti   dichiarazioni  presso  il  competente  ufficio  di  questa
Universita':
  1) dichiarazione attestante che  il  candidato  non  ricopre  altri
impieghi alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di
altri enti pubblici o privati;
  2)  dichiarazione  di  opzione per il nuovo impiego nel caso in cui
l'interessato sia  alle  dipendenze  di  un  ente  statale  ai  sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
  3)  denuncia  dei  servizi  prestati resa a norma dell'art. 145 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  I nuovi assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare  entro  trenta
giorni la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
  Ai  soggetti  riconosciuti  handicappati  ai  sensi  della  legge 5
febbraio 1992, n. 104,  saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui
all'art. 22 della legge stessa.