Art. 3. Domanda e termini di presentazione Per partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. l del presente bando, l'aspirante candidato compila il modulo della domanda, fornito anche per via telematica (http: //www.unite.it/Concorsi.html) e conforme allo schema di cui all'allegato A. La domanda, debitamente firmata, dovra' essere presentata o fatta pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Universita' degli studi di Teramo - Ufficio concorsi e dottorati di ricerca - Viale F. Crucioli, 120 - 64100 Teramo, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante; L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali. Nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, l'aspirante candidato deve indicare chiaramente la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale concorre. Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data ed il luogo di nascita; c) il codice di identificazione personale (codice fiscale); d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale, del recapito telefonico; e) la cittadinanza posseduta; f) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; g) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti; h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva; i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 29/1993; m) di non essere professore ordinario o straordinario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre; n) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta"; o) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni; p) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri). La dichiarazione di cui al punto l) deve essere resa, pena l'esclusione dalla valutazione comparativa, anche in caso di dichiarazione negativa per il precedente punto i). Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'interessato deve allegare alla domanda, in carta semplice: 1) fotocopia di un documento di riconoscimento; 2) curriculum in duplice copia della propria attivita' didattica e scientifica; 3) documenti che si ritengano utili ai fini della procedura di valutazione comparativa. I documenti possono essere prodotti anche in copia dichiarata conforme all'originale mediante una dichiarazione sottoscritta dal candidato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato B; 4) elenco in duplice copia dei documenti; 5) elenco delle pubblicazioni inviate con plico separato. Il curriculum e gli elenchi di cui sopra debbono essere debitamente firmati dal candidato in ogni loro pagina. Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.