Art. 3.
                 Domanda e termini di presentazione
  Per partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. l  del
presente   bando,  l'aspirante  candidato  compila  il  modulo  della
domanda,    fornito    anche    per     via     telematica     (http:
//www.unite.it/Concorsi.html)   e   conforme   allo   schema  di  cui
all'allegato  A.  La  domanda,  debitamente  firmata,  dovra'  essere
presentata  o  fatta  pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi di Teramo - Ufficio  concorsi
e dottorati di ricerca - Viale F. Crucioli, 120 - 64100 Teramo, entro
il   termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Nel  caso  di  spedizione  a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante;
  L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  eventuali
disguidi postali.
  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di valutazione
comparativa,  l'aspirante  candidato  deve  indicare  chiaramente  la
facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale concorre.
  Nella  domanda  l'interessato  deve  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita':
  a) il cognome ed il nome;
  b) la data ed il luogo di nascita;
  c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
  d) la residenza, con l'indicazione della via,  del  numero  civico,
della  citta', della provincia, del codice di avviamento postale, del
recapito telefonico;
  e) la cittadinanza posseduta;
  f) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle  liste  medesime.  I
candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza;
  g)  di  non  aver  riportato condanne penali e di non avere carichi
pendenti,  ovvero  le  eventuali  condanne  penali  riportate  e  gli
eventuali carichi pendenti;
  h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
  i)  i  servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni  e  le
eventuali cause di risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  impiego
pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
  l)  di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato  dichiarato  decaduto
da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli  impiegati  civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la
produzione di documenti falsi o viziati  da  invalidita'  insanabile,
nonche' di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per
motivi  disciplinari,  compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto
legislativo n. 29/1993;
  m) di non essere professore ordinario  o  straordinario  inquadrato
nello   stesso  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale  si
concorre;
  n) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4,  dell'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n.  390,
di  seguito  riportato:  "Ogni  candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni  comparative
non  superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta";
  o) l'indirizzo dove si desidera che vengano  inviate  le  eventuali
comunicazioni  relative  alla  procedura  di  valutazione comparativa
oggetto della domanda  e  l'impegno  a  far  conoscere  le  eventuali
successive variazioni;
  p)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri).
  La dichiarazione  di  cui  al  punto  l)  deve  essere  resa,  pena
l'esclusione   dalla   valutazione  comparativa,  anche  in  caso  di
dichiarazione negativa per il precedente punto i).
  Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con  le  domande  di
partecipazione,  ai  sensi  degli  articoli  10  e  12 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675,  saranno  trattati  esclusivamente  per  le
finalita'  di  gestione  della  presente  procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
  L'amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da  parte  degli  aspiranti  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per  eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  L'interessato deve allegare alla domanda, in carta semplice:
  1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
  2) curriculum in duplice copia della propria attivita' didattica  e
scientifica;
  3)  documenti  che  si  ritengano  utili ai fini della procedura di
valutazione comparativa. I documenti possono essere prodotti anche in
copia dichiarata conforme all'originale  mediante  una  dichiarazione
sottoscritta dal candidato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  e  dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato B;
  4) elenco in duplice copia dei documenti;
  5) elenco delle pubblicazioni inviate con plico separato.
  Il curriculum e gli elenchi di cui sopra debbono essere debitamente
firmati dal candidato in ogni loro pagina.
  Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata  una
traduzione   in   lingua   italiana  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.