Art. 4.
                            Pubblicazioni
  Le  pubblicazioni possono essere presentate in originale o in copia
conforme all'originale. Tale conformita' potra' essere dichiarata dal
candidato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15,  e
dell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998,  n.  403,  compilando  l'allegato  C.  Per  i  lavori  stampati
all'estero  deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati  in  Italia  devono  essere  adempiuti  gli  obblighi
previsti  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 31
agosto 1945, n. 660.
  Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco delle stesse, firmato  ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   o
consegnate  a  mano,  entro  il  termine  perentorio  previsto per la
presentazione della domanda, all'indirizzo indicato nell'art.  3  del
presente bando.
  Non  saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice
le pubblicazioni consegnate o spedite dopo  il  termine  indicato  al
comma precedente. Per le pubblicazioni inviate fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
  Sul  plico  contenente  le  pubblicazioni  deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura  di  valutazione  comparativa  per
posti  di  professore universitario - fascia degli ordinari" e devono
essere   indicati   chiaramente   la   facolta'   ed    il    settore
scientificodisciplinare per il quale si concorre, nonche' il cognome,
il nome e l'indirizzo del candidato.
  Non   e'  consentito  ai  candidati  far  riferimento  a  titoli  e
pubblicazioni  gia'  prodotti  in  altre  procedure  di   valutazione
comparativa.