Art. 4. Pubblicazioni Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o in copia conforme all'originale. Tale conformita' potra' essere dichiarata dal candidato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato C. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco delle stesse, firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnate a mano, entro il termine perentorio previsto per la presentazione della domanda, all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando. Non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine indicato al comma precedente. Per le pubblicazioni inviate fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario - fascia degli ordinari" e devono essere indicati chiaramente la facolta' ed il settore scientificodisciplinare per il quale si concorre, nonche' il cognome, il nome e l'indirizzo del candidato. Non e' consentito ai candidati far riferimento a titoli e pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione comparativa.