Art. 6. Commissioni esaminatrici La commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale per ciascun settore scientifico-disciplinare, e' composta da cinque professori ordinari, di cui uno designato dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando e gli altri individuati mediante procedura elettiva tra i docenti delle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate nel comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario nazionale. L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono regolati dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente della commissione giudicatrice. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, in presenza di comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione, il termine per la conclusione della procedura, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi. Qualora i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce un nuovo termine per la conclusione dei lavori.