Art. 6.
                      Commissioni esaminatrici
  La  commissione  giudicatrice,  nominata  con decreto rettorale per
ciascun  settore  scientifico-disciplinare,  e'  composta  da  cinque
professori  ordinari,  di cui uno designato dal consiglio di facolta'
che ha richiesto il bando e gli altri individuati mediante  procedura
elettiva   tra  i  docenti  delle  discipline  afferenti  al  settore
scientifico-disciplinare  ovvero,  qualora  ricorrano  le  condizioni
indicate  nel  comma  6  dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, a  settori  affini  indicati  dal
Consiglio universitario nazionale.
  L'elettorato  attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
  Dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
  Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche  dello  stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
  La  partecipazione  ai  lavori  della  commissione  costituisce  un
obbligo  inderogabile  per  i  componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
  La  commissione  deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto rettorale di  nomina.  Il  rettore  puo'
prorogare,  in presenza di comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione, il termine per la conclusione della
procedura, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi. Qualora
i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato,  il  rettore,
con  provvedimento  motivato,  avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce
un nuovo termine per la conclusione dei lavori.