Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con delibera motivata, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto a voto, di non procedere alla chiamata, in relazione alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche. Alle suddette deliberazioni e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione della procedura di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei candidati idonei. La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.