Art. 7.
              Accertamento della regolarita' degli atti
  Gli atti sono costituiti dai verbali delle  singole  riunioni,  dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali espressi su ciascun  candidato,  nonche'  dalla  relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
  Al   termine   dei   lavori   la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non  piu'  di
tre idonei per ciascun posto bandito.
  Il  rettore  accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.
  Nel caso in cui riscontri vizi  di  forma,  il  rettore,  entro  il
predetto  termine,  rinvia  con  provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
  Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, entro  sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla  commissione  e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze  didattico-scientifiche,
puo'  proporre, con delibera motivata, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza  degli  aventi
diritto  a  voto,  di  non procedere alla chiamata, in relazione alle
proprie specifiche  esigenze  didattico-scientifiche.  Alle  suddette
deliberazioni   e'   assicurata  idonea  pubblicita'  anche  per  via
telematica.
  Il rettore comunica al Ministero i dati relativi  alla  conclusione
della  procedura di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati idonei.
  La relazione riassuntiva,  con  annessi  i  giudizi  individuali  e
collegiali,  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.