Art. 8.
                             N o m i n a
  Con  decreto  rettorale,  il  candidato  proposto  dalla   facolta'
consegue  la  nomina  a  professore  straordinario,  con  diritto  al
trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.
  Dopo tre anni di effettivo ed ininterrotto servizio, il  professore
straordinario  sara'  sottoposto  ad  un  giudizio  da  parte  di una
commissione nazionale, nominata ai sensi della normativa vigente, che
valutera' l'attivita'  scientifica  e  didattica  integrativa  svolta
dall'interessato  nel triennio, anche sulla base di una relazione del
consiglio di facolta'.
  A  seguito  del  giudizio  favorevole,  il professore straordinario
consegue la nomina ad ordinario, con diritto al trattamento economico
previsto dalla normativa vigente.
  Nel caso  in  cui  l'attivita'  del  professore  straordinario  sia
valutata  sfavorevolmente,  il  medesimo  sara'  sottoposto  a  nuovo
giudizio dopo un ulteriore biennio, al termine del quale, qualora  il
giudizio dovesse risultare ancora sfavorevole, l'interessato cessera'
di appartenere al ruolo.