Art. 8. N o m i n a Con decreto rettorale, il candidato proposto dalla facolta' consegue la nomina a professore straordinario, con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. Dopo tre anni di effettivo ed ininterrotto servizio, il professore straordinario sara' sottoposto ad un giudizio da parte di una commissione nazionale, nominata ai sensi della normativa vigente, che valutera' l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta dall'interessato nel triennio, anche sulla base di una relazione del consiglio di facolta'. A seguito del giudizio favorevole, il professore straordinario consegue la nomina ad ordinario, con diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'attivita' del professore straordinario sia valutata sfavorevolmente, il medesimo sara' sottoposto a nuovo giudizio dopo un ulteriore biennio, al termine del quale, qualora il giudizio dovesse risultare ancora sfavorevole, l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.