Art. 9. Restituzione documenti e pubblicazioni I candidati non nominati dovranno provvedere a loro spese al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo, comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione della procedura di valutazione comparativa. Trascorso tale termine, questa Universita' disporra' del materiale di cui trattasi secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita' verso i candidati stessi.