Art. 9.
               Restituzione documenti e pubblicazioni
  I candidati non nominati dovranno provvedere a loro spese al ritiro
delle  pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo,
comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione  della  procedura  di
valutazione  comparativa.  Trascorso tale termine, questa Universita'
disporra'  del  materiale  di  cui  trattasi   secondo   le   proprie
necessita', senza alcuna responsabilita' verso i candidati stessi.