Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata in conformita' e nel
rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli  8  e  61  del  decreto
legislativo n. 29/1993 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica   9  maggio  1994,  n.  487,  integrato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 693/1996 e sara' composta da:
  presidente: dirigente della pubblica amministrazione o equiparato;
  componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso;
  segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica non
inferiore alla settima, area funzionale amministrativo-contabile.
  Il decreto presidenziale di nomina della  commissione  giudicatrice
verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'amministrazione.