Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata in conformita' e nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 8 e 61 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996 e sara' composta da: presidente: dirigente della pubblica amministrazione o equiparato; componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso; segretario: dipendente di ruolo delle universita' con qualifica non inferiore alla settima, area funzionale amministrativo-contabile. Il decreto presidenziale di nomina della commissione giudicatrice verra' pubblicato all'albo ufficiale dell'amministrazione.