Art. 9.
                        Riservatezza dei dati
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'u.o. amministrazione del personale, per le  finalita'  di  gestione
del  concorso  in  oggetto  e  saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
  Il  conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.
  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
unita' interessate allo svolgimento del  concorso  o  alla  posizione
giuridico-economica del candidato.
  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
illegittimi.
  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
responsabile dell'u.o. amministrazione del personale.
  Il presente  provvedimento  verra'  inoltrato  al  Ministero  della
giustizia   per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
  Udine, 20 ottobre 1999
      Il rettore: Strassoldo
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