Art. 6.
  La  commissione  provvede  in  via  preliminare  a  determinare  il
punteggio complessivo a propria disposizione per la  valutazione  dei
titoli  provvedendo a ripartire il medesimo punteggio complessivo tra
le categorie di titoli che essa riterra' di individuare,  curando  di
norma  che il punteggio massimo di ogni categoria non abbia ad essere
superiore ad 1/3 di quello complessivo.
  Al termine dei lavori, la  commissione  presentera'  una  relazione
contenente il giudizio su ciascun concorrente e la graduatoria.
  Sono  compresi  nella  graduatoria,  secondo  l'ordine  del  voto a
ciascuno attribuito,  soltanto  coloro  che  abbiano  conseguito  una
votazione  non inferiore a 7/10 o equivalente del totale dei punti di
cui la commissione dispone.
  Il giudizio di merito della commissione e' insindacabile.
  Del risultato del concorso viene data notizia  mediante  affissione
della graduatoria di cui al successivo art. 7 all'albo dell'ente.