Art. 7.
  La   graduatoria   dei  vincitori  comprende  nell'ordine  i  primi
classificati nella graduatoria di merito, in  numero  pari  a  quello
delle borse messe a concorso.
  Le   borse   sono   conferite   con  provvedimento  del  presidente
dell'O.G.S.
  Le borse che restino disponibili per  rinuncia  dei  vincitori,  ai
sensi  del  successivo art. 8, potranno essere assegnate ai candidati
risultati idonei nell'ordine della graduatoria entro  il  termine  di
dodici   mesi   dalla   data   di   espletamento  del  concorso,  con
provvedimento    del    presidente    dell'Osservatorio     geofisico
sperimentale.