Art. 8.
  Decadono  dal  diritto alla borsa coloro che non facciano pervenire
all'O.G.S. entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  a  quello  di
ricevimento  della  comunicazione dell'assegnazione, dichiarazione di
accettare la borsa stessa e coloro che, dopo  averla  accettata,  non
diano  inizio,  senza giustificato motivo, entro il termine stabilito
dall'O.G.S. agli studi inerenti alle ricerche in programma.
  Il provvedimeto di decadenza  di  cui  al  precedente  comma  viene
adottato dal presidente dell'O.G.S.
  L'assegnatario  che,  dopo  aver iniziato l'attivita' di ricerca in
programma, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed
ininterrottamente per l'intera durata della borsa,  o  che  si  renda
responsabile  di gravi o ripetute mancanze o che infine, dia prova di
non  possedere  sufficiente  attitudine  alla  ricerca,  puo'  essere
dichiarato   decaduto,  con  motivato  provvedimento  del  presidente
dell'O.G.S. dall'ulteriore godimento della borsa.
  Il provvedimento di decadenza di  cui  al  precedente  comma  viene
adottato dal presidente dell'O.G.S. su segnalazione del direttore del
dipartimento.
  Il godimento della borsa di studio e' sospeso in via temporanea nel
caso  che  il  suo titolare debba assolvere agli obblighi militari di
leva o assentarsi per gravidanza e puerpuerio, per malattia di durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.