Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito


   I   concorrenti  che  abbiano  superato  le  prove,  dovranno  far
pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di giorni
quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello in cui hanno
sostenuto  le prove stesse, i documenti in carta semplice, oppure una
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, attestanti il possesso
dei  titoli  di  preferenza,  a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda  di  ammissione  al  concorso.  Tale  documentazione  non  e'
richiesta  nei  casi  in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso  o  ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni, purche' su indicazione del candidato.
   I  titoli  di  preferenza indicati esclusivamente nella domanda di
partecipazione e non ripresentati con le modalita' sopra esposte, non
saranno considerati utili ai fini della graduatoria.
   Le   categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valore militare
    2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
    3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra
    4)  mutilati  ed  invalidi  per  servizio  nel settore pubblico e
privato
    5) orfani di guerra
    6) orfani dei caduti per fatto di guerra
    7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
    8) feriti in combattimento
    9)  insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa
    10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
    11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
    12)  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato
    13)  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
    14)  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra
    15)  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti
    17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole servizio o servizio
senza  demerito,  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso
    18)  coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico
    19) invalidi e mutilati civili
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a)  dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)   dall'aver  prestato  lodevole  servizio,  o  servizio  senza
demerito, nelle amministrazioni pubbliche;
    c) dalla minore eta'.